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A T E C A - E R

Il sindacato dei Professionisti della Radioprotezione

... l'associazione che non c'era !!

A differenza di quanto affermato in comunicati regionali diretti ad associazioni del settore sanitario, la formazione in radioprotezione ai sensi dell’art. 162 del D. Lgs. 101/20, che deve essere portata a termine da professionisti sanitari in ragione del 10% del monte crediti su base triennale da chi esercita la radioterapia o la radiodiagnostica in maniera professionale, e in ragione del 15% del monte crediti su base triennale da chi esercita la radiologia in via complementare all’esercizio della propria professione medica, deve essere organizzata ed erogata da provider ECM. Il comma 5 dell’art. 162 del D. Lgs. 101/20, recita:

Per l’organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l’accordo di cui   al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.

Una volta che il provider ECM ha provveduto ad accreditare un certo corso con i rispettivi crediti, questo e’ valido, fermi restando gli obblighi generali di un provider ECM e quelli specifici dati dal comma 5 sopra riportato

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Segreteria

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