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A T E C A - E R

Il sindacato dei Professionisti della Radioprotezione

... l'associazione che non c'era !!

Purtroppo capita (ancora una volta) che una testata on line di odontoiatria, abbastanza seguita, scriva un articolo su radioprotezione e/o controlli di qualita’ su apparecchiature RX, contenente alcuni errori interpretativi, altri omissivi, altri semplicemente grossolani. L’origine delle informazioni e’ un consigliere tecnico quantomeno ignaramente superficiale.

Per quanto riguarda la chiarezza, non si fa menzione, nell’articolo, che i controlli che vengono eseguiti sulle apparecchiature RX sanitarie sono di due tipi:

  • le verifiche di sorveglianza fisica della radioprotezione
  • controlli di qualita‘ (accettazione, stato, costanza)

Le verifiche di sorveglianza fisica della radioprotezione, attualmente, sono almeno annuali. Nello specifico, all’art. 130 del D. Lgs. 101/20, comma 9: L’esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall’individuo rappresentativo della popolazione in condizioni norma li, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.

Quindi questa parte sembra assodata, l’Esperto di Radioprotezione deve eseguire le verifiche di radioprotezione almeno una volta l’anno

controlli di qualita‘, che usualmente e per motivi economici vengono eseguiti contestualmente alle verifiche di sorveglianza fisica della radioprotezione, hanno invece una definizione delle periodicita’ diversa e nel correttivo da poco emanato al D. Lgs. 101/20, si legge: d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili;

da questa definizione di legge si evince che:

– di norma sono annuali
– bisogna motivare eplicitamente una frequenza differente
– una eventuale differente frequenza deve avere esplicito riferimento in una norma tecnica
– la norma tecnica deve essere applicabile allo specifico caso e/o apparecchiatura

Ci sarebbe, poi, da fare una differenza tra “norma tecnica” o “norma di buona tecnica” e “raccomandazione“: “Una norma tecnica[1] (o semplicemente norma[2], chiamata talvolta impropriamente “standard”) è un documento, utilizzato in svariati ambiti, che stabilisce specifiche tecniche di entità, oggetti, concetti. Più in generale, una norma descrive requisiti di materiali, prodotti, apparecchiature, opere, servizi, organizzazioni, attività, processi, progetti, sistemi, figure professionali, modelli astratti, terminologia, convenzioni, metodologie, sia in generale sia per diverse fasi/aspetti del ciclo di vita di ciascuno di questi elementi. Altra tipologia di norma è la linea guida ovvero una norma che non contiene requisiti, ma raccomandazioni, esemplificazioni, interpretazioni a sé stanti oppure di supporto ad altre norme.”

I documenti citati, “Radiation Protection (RP) 136” e “NCRP 177”, sono raccomandazioni e non norme di buona tecnica. Allo stato attuale non mi risulta, ma potrei essere io l’ignorante, che esistano nel mondo occidentale norme tecniche applicabili alle verifiche di costanza di apparecchi RX per uso sanitario che definiscano protocolli con frequenze, per ciascun parametro di verifica, meno che annuali. La prima norma tecnica che dovrebbe essere applicabile, e la cito perche’, in questo modo, si puo’ anche apprezzare la differenza di contenuto tra una norma tecnica e una raccomandazione, e’ il protocollo per il controllo di qualità emesso da ISPESL, ora INAIL

Una ulteriore questione riguarda chi fa o chi puo’ eseguire i controlli di qualita’. Nell’articolo si cita solo l’Esperto in Fisica Medica, dimenticando che:

1) per apparecchiatire endorali sotto i 70 kV, l’Esperto di Radioprotezione incaricato puo’ fare le funzioni dell’Esperto in Fisica Medica, come definito all’art. 163 comma 11 del D. Lgs. 101/20

2) inoltre non si tiene conto della sentenza della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Roma n. 4259/2020 pubbl. il 15/09/2020, RG n. 5826/2014, Repert. n. 4425/2020 del 15/09/2020 che ha contrapposto alcuni Esperti Qualificati iscritti nel loro elenco nominativo dopo il 2001, al Ministero del Lavoro, e che obbliga “il Ministero del Lavoro tenuto a certificare che gli iscritti nel suddetto elenco sono abilitati ad effettuare i controlli di cui all’art. 8, commi 2, 3, e 9 del D.Lgs. 187/2000 ancorché iscritti dopo il 7 luglio 2000“, oltre che “condannare il Governo della repubblica Italiana al risarcimento dei danni subiti dagli attori per la perdita di opportunità lavorative, nella misura che risulterà provata in corso di causa in conseguenza dell’accertata violazione dei richiamati principi di diritto comunitario

A questo link la sentenza per esteso, per chi di interesse Sentenza-rep-italiana (1)

3) ovviamente “I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000, possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza“, ovvero coloro che risultavano iscritti all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima del 2001. Ricordo che una sentenza del TAR della Sicilia (TAR, Sicilia-Palermo, sez. I, sentenza 21/01/2008 n° 79) ha stabilito che, in assenza di maggiori specificazioni, che il Controllo di Qualita’ contempòa tutte le attività e prove che debbono essere svolte in ordine alla radioprotezione del paziente (“Ciò premesso, ritiene il Collegio, condividendo l’assunto di parte ricorrente, che la citata previsione dell’ultimo comma dell’art. 7 D.Lgs. n. 187/2000 abiliti i soggetti ivi contemplati alla effettuazione, anzi alla continuazione della effettuazione, di tutta l’attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche in assenza di alcuna altra previsione che autorizzi una distinzione tra le tipologie di prove.”) Inoltre il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza 23 giugno 2009, n. 562 ha rigettato l’appello proposto dall’Azienda USL contro la prima sentenza del TAR. Il Giudice Amministrativo d’appello con la suddetta decisione ha affermato che il Legislatore ha inteso considerare l’esperienza acquisita dall’Esperto Qualificato, equipollente alla formazione dell’Esperto in Fisica Medica e tale da consentire la continuazione delle attività in precedenza espletate.

Con il solo scopo di motivare chi scrive sul web e vuole avere la maggior affidabilita’ possibile, ad informarsi al meglio prima di pubblicare qualcosa, annoto che la formazione degli odontoiatri, triennale o quinquennale di cui si parla nell’articolo, potrebbe riportare informazioni fuorvianti: tale formazione è relativa a diversi aspetti, che si riportano di seguito:

  • Odontoiatra dipendente o equiparato di una struttura sanitaria, NON LIBERO PROFESSIONISTA: ha l’obbligo, come “lavoratore”, ai sensi dell’art. 111, di formazione con frequenza quinquennale. Questa formazione, che deve prevedere i contenuti minimi, previsti dallo stesso articolo 111, deve essere svolta, come recita l’articolo citato, dall’esperto di radioprotezione della struttura, che deve avere i requisiti di “formatore”, previsti dalla normativa vigente, concernente il riconoscimento di questa figura;
  • Odontoiatra titolare di uno studio con lavoratori dipendenti, o con funzioni dirigenziali o di preposto in una struttura sanitaria: ha l’obbligo, come “datore di lavoro, dirigente o preposto”, di formazione con frequenza almeno quinquennale, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 101/2020, così come modificato dal D.Lgs. 203/22. Anche questa formazione deve essere svolta dall’esperto di radioprotezione dello studio e/o della struttura, che deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto precedente;
  • Tutti gli odontoiatri, come “professionisti sanitari”, che erogano dosi a mezzo di apparecchiature radiologiche: hanno l’obbligo della formazione di cui all’art. 162, comma 2, secondo i criteri di cui al comma 4: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività”. La periodicità e la modalitàdi questa formazione segue la normativa degli ECM

In sintesi i soggetti formatori, a seconda del tipo di formazione, sono:

– formazione ex art. 110 e 111: Esperto in Radioprotezione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza

– formazione ex art. 162: provider ECM

mentre gli obblighi formativi, a seconda del ruolo, sono:

– formazione ex art. 110: lavoratori dipendenti e equiparati

– formazione ex art. 111: datori di lavoro e/o dirigenti

– formazione ex art. 162: tutti i medici che usano la radiologia sia in regime professionale, sia in regime complementare

Per amor di precisione, bisognerebbe citare l’art. 110 “Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti “, che impone appunto a dirigenti e preposti che dirigono e coordinano attivita’ con radiazioni ionizzanti, una formazione specifica, anch’essa con periodicita’ ad oggi quinquennale. Piu’ volte il D. Lgs. 101/20 associa i principi generali del D. Lgs. 81/08 ai principi che devono regolare alcune attivita’ disciplinate al suo interno. La formazione e’ una di queste e, ricordo qui che gli obblighi previsti da testo unico sulla sicurezza per dirigenti e preposti valgono per dirigenti e preposti ove ve ne siano. Se il Datore di Lavoro non dispone di dirigenti ai quali delegare alcune attivita’ e responsabilita’, queste ricadono sul Datore di Lavoro stesso. Quindi, la formazione di cui all’art. 110, in assenza di figure dirigenziali, deve ritenersi un obbligo in carico al Datore di Lavoro

Il Consiglio Direttivo – ATECA-ER

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