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A T E C A - E R

Il sindacato dei Professionisti della Radioprotezione

... l'associazione che non c'era !!

Tutela delle condizioni di lavoro e della dignità professionale, definizione degli ambiti di competenza

 

ATECA-ER è un sindacato nazionale professionale e datoriale e si propone di tutelare, in ogni ambito, le condizioni di lavoro e la dignità professionale degli Esperti di Radioprotezione. Per esercitare la professione è necessario essere iscritti all’elenco nominativo degli Esperti di Radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iscrizione a tale elenco nominativo è subordinata al superamento di specifico esame. La norma di riferimento attuale, che definisce le modalità e i titoli di accesso all’esame e alla professione, è il Decreto Legislativo 101/2020.

 

La norma (art. 129 del D. Lgs. 101/2020) suddivide in gradi, l’abilitazione alla professione di Esperto di Radioprotezione secondo il seguente schema:

 

    • abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
    • abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
    • abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle precedenti, esclusi gli impianti come definiti all’art.7, numero 16) (complesso nucleare sottocritico), 63) (impianto di gestione del combustibile esaurito), 66) (impianto nucleare di potenza), 67) (impianto nucleare di ricerca), 68) (impianto nucleare) 69) (per il trattamento dei combustibili irradiati), 69) (impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari) e 116) (reattore nucleare), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie;
    • abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’art. 7, numero 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni (inclusi ad esempio gli acceleratori di ioni) diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

Le modalità di accesso alla professione sono regolamentate dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2022 e dalla Circolare n.21, sempre dello stesso Ministero, emanata in data 16-11-2022

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È possibile reperire l’elenco completo degli Esperti di Radioprotezione abilitati al seguente link

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Esperti-qualificati/Documents/ELENCO-ESPERTI-DI-RADIOPROTEZIONE-AGGIORNATO-AL-15-LUGLIO-2022.pdf

 

L’ambito naturale di competenza dell’Esperto di Radioprotezione è l’assicurazione e lo svolgimento della Sorveglianza fisica della Radioprotezione, per garantire la protezione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente sia in tutte le attività che coinvolgono l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in ambito sanitario, industriale e di ricerca, e sia in caso di esposizione alle sorgenti di radiazioni naturali. Per le sue competenze e conoscenze nel campo delle interazioni delle radiazioni con la materia e a seguito dell’estensione scientifica e moderna della definizione di radioprotezione anche alla protezione dai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni non ionizzanti (NIR), l’Esperto di Radioprotezione si occupa anche di sorveglianza fisica nel campo delle NIR (campi statici, campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, radiazioni ottiche artificiali coerenti e incoerenti, ultrasuoni).

 

La tutela delle condizioni di lavoro, che ATECA-ER vuole assicurare, riguarda sia la relazione tra l’Esperto di Radioprotezione e il contesto lavorativo entro il quale si trova ad operare, sia esso pubblico o privato, sia che venga esercitato in regime libero professionale, in forma associata o societaria.

 

La tutela della dignità lavorativa passa anche attraverso la definizione di un giusto compenso, riferito al livello di impegno e di responsabilità, che la norma e i contratti con gli esercenti assegnano alla figura professionale, e al rispetto per le competenze in ambiti maggiormente complessi nei quali, a volte, si riscontrano intersezioni o sovrapposizioni di compiti con altre figure professionali, non sempre chiari e vantaggiosi per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salute, che resta sempre e comunque il fine primario da perseguire.

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